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Cons. Stato, VI, sentenza 3904/2021 sul silenzio assenso in materia di condono edilizio

Afferma che:

-in base all’art. 35 della L. n. 47/1985, il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non si forma in conseguenza della mera consumazione del termine per provvedere, occorrendo, altresì, che vengano posti in essere gli ulteriori adempimenti richiesti dalla norma, quali il pagamento dell’oblazione, la presentazione della documentazione da allegare alla domanda specificata nel comma 3 del citato articolo e la denuncia catastale, ciò al fine di consentire all’amministrazione di esercitare utilmente i propri poteri di verifica (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 20/4/2021 n. 3208; 11/1/2021, n. 352; 2/10/2019, n. 6616; 7/9/2018, n. 5273; Sez. II , 2/11/2020, n. 6709; 27/8/2020 , n. 5247; Sez. IV, 11/10/2017, n. 4703). In altre parole il silenzio assenso su una domanda di condono edilizio può formarsi solo in presenza di tutti i requisiti, formali e sostanziali, per l’accoglimento della stessa (Cons. Stato, Sez. VI, 13/7/2020, n. 4527; 8/6/2020, n. 3636; 2/11/2018, n. 6219; Sez. II, 19/11/2020, n. 7198);

-in Campania (cfr. art. 7 LR 10/2004) l’istituto del silenzio assenso previsto dalla legislazione nazionale non trova applicazione con riguardo alle domande di condono presentate ai sensi del D.L. n. 269/2003. In relazione a tali istanze, infatti, il decorso del termine di 24 mesi assegnato ai comuni per definire le domande di condono, configura una mera ipotesi di inadempimento dell’obbligo di provvedere, che abilita l’interessato a richiedere l’intervento sostitutivo della provincia (Cons. Stato, Sez. VI, 20/7/2006, n. 4609), oltre che ad agire ex artt. 31 e 117 c.p.a.

Qui il testo integrale della sentenza

 

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