Afferma che:
- In tema di misure di prevenzione, ai fini della pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la verifica se il proposto viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose va riferita al complessivo tenore di vita, e non al solo sostentamento quotidiano: è sufficiente che il profitto illecito, ove ricorrano i requisiti indicati da Corte cost. n. 24 del 2019 (delitti abituali, produttivi di profitto, costituenti unico reddito o componente significativa dello stesso), concorra al soddisfacimento dei consumi familiari e consenta accantonamenti poi investiti. Vi rientra il soggetto dedito in modo continuativo a condotte di evasione fiscale penalmente rilevanti, con confiscabilità dei beni derivanti dal reinvestimento della provvista, restando insufficiente il mero status di evasore;
- In tema di confisca di prevenzione, la questione della prevedibilità della misura per condotte anteriori alla tipizzazione giurisprudenziale della categoria di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 non investe il divieto di irretroattività della legge penale, inapplicabile a misure non penali, ma la qualità della «base legale» richiesta dall’art. 1 Prot. add. CEDU. La lettura tassativizzante di Corte cost. n. 24 del 2019 opera anche per le condotte anteriori alla pronuncia, non essendo individuabile alcuna cesura temporale, e comunque la tipizzazione ha rilevato per le fattispecie di confine e non per gli autori seriali di evasione e frode fiscale, da sempre pacificamente ricondotti alla categoria, anche prima di Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia;
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011), restando deducibile soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente, non la sottovalutazione di argomenti difensivi considerati o assorbiti. Accertata la sproporzione tra redditi e investimenti, l’onere di provare la legittima provenienza del bene non è assolto con la mera allegazione di una plusvalenza derivante da altra operazione del proposto, in assenza di giustificazione delle risorse impiegate; è congruamente motivato il diniego di scorporo quando l’intera attività economica risulti «inquinata» dall’origine illecita dei capitali investiti;
- In caso di confisca di prevenzione di beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può far valere esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni, onde sono inammissibili le sue censure sull’assenza di pericolosità sociale del proposto.
