Afferma che:
- La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione per inosservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. A norma dell’art. 2042 c.c., l’improponibilità dell’azione indennitaria sussiste solo in presenza di nullità per illiceità di un elemento essenziale (causa, oggetto, motivi) ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c., per contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume, o per frode alla legge, non anche quando la nullità derivi dalla violazione di norme prescrittivo-ordinative sull’onere di forma.
- L’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., quale strumento generale fondato su uno schema civilistico ordinario, è pienamente esperibile sia da parte della Pubblica Amministrazione che abbia subito un depauperamento patrimoniale a causa dell’esecuzione di un contratto nullo per difetto di forma (nella specie, per il recupero dell’indennizzo relativo a risorse idriche somministrate a un privato), sia nei confronti della Pubblica Amministrazione medesima ove questa si sia arricchita in virtù di forniture o prestazioni eseguite in suo favore dal privato, trattandosi di un regime negoziale paritetico che non tollera asimmetrie di tutela;
- In caso di nullità contrattuale, l’azione di arricchimento ingiustificato ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., ed è proponibile solo ove la ripetizione dell’indebito sia preclusa per carenza ab origine dei relativi presupposti applicativi. Qualora l’esecuzione del contratto abbia ad oggetto prestazioni non restituibili in natura o beni fungibili consumati dal beneficiario (come la somministrazione di risorse idriche), l’impossibilità oggettiva di avvalersi della condictio indebiti rende ammissibile l’azione indennitaria ex art. 2041 c.c. quale unico rimedio idoneo a ricomporre l’equilibrio patrimoniale;
- L’indennizzo spettante ex art. 2041 c.c. deve essere liquidato nei limiti della minor somma tra la diminuzione patrimoniale subita dall’impoverito e il vantaggio conseguito dall’arricchito, e non può corrispondere al corrispettivo stabilito nell’atto nullo. Pertanto, dall’importo liquidabile devono essere scomputate le componenti relative al profitto d’impresa, all’utile negoziale e alle spese generali non direttamente imputabili alla prestazione effettivamente eseguita.
