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Consiglio di Stato, VII Sezione, sulla rilevanza dalla percezione del vizio al fine della piena conoscenza dell’atto.

Afferma che:

1. Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione previsto dall’art. 41 c.p.a., la “piena conoscenza” del provvedimento amministrativo non coincide né con la mera percezione dell’effetto lesivo né richiede necessariamente la conoscenza integrale della motivazione, ma si realizza quando gli elementi conosciuti consentano all’interessato di percepire, oltre alla lesività dell’atto, anche la possibile esistenza del vizio dedotto, così da poter valutare consapevolmente l’esercizio dell’azione giurisdizionale.

2. Qualora i vizi dell’atto amministrativo siano conoscibili soltanto attraverso l’accesso alla documentazione del procedimento, il termine per l’impugnazione decorre dall’effettiva conoscenza degli elementi rivelatori dell’illegittimità e non dalla mera pubblicazione dell’atto lesivo. Una diversa interpretazione, imponendo al privato di proporre un “ricorso al buio”, si pone in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, poiché lo costringe ad instaurare un giudizio senza poter previamente valutare la fondatezza della propria pretesa.

3. Nelle procedure concorsuali la valutazione e la rivalutazione dei titoli costituiscono attività riservate alla commissione esaminatrice. L’amministrazione competente all’approvazione della graduatoria può esercitare esclusivamente un controllo di legittimità sulle operazioni della commissione e procedere a rettifiche soltanto quando esse conseguano all’applicazione automatica di disposizioni normative, mentre ogni rivalutazione implicante apprezzamenti tecnico-discrezionali appartiene alla competenza esclusiva della commissione.

4.  È illegittimo per incompetenza il provvedimento con cui l’amministrazione, sostituendosi alla commissione esaminatrice, attribuisce o modifica il punteggio spettante ad un candidato mediante una rivalutazione discrezionale dei titoli. Accertato tale vizio, il giudice amministrativo deve limitarsi all’annullamento dell’atto, senza pronunciarsi sulla spettanza del punteggio controverso, in applicazione del divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., relativo all’esercizio di poteri amministrativi non ancora validamente esercitati.

Qui il testo integrale

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