Afferma che:
In tema di indennità di espropriazione di terreni destinati ad attività estrattiva, la natura di “cava” rileva ai fini della stima solo se l’attività sia giuridicamente autorizzabile; pertanto, ove lo sfruttamento estrattivo sia definitivamente precluso da vincoli normativi o pianificatori (quali vincolo paesaggistico o mancata inclusione nel piano delle attività estrattive), non è indennizzabile la perdita della capacità produttiva della cava, dovendosi escludere ogni valorizzazione del materiale inerte presente nel sottosuolo.
L’indennità, se dovuta, va determinata secondo il valore venale del bene ragguagliato al parametro del materiale complessivamente estraibile, senza duplicazioni risarcitorie connesse al mancato godimento o sfruttamento della cava.
