Afferma che:
-L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è legittimata e ha interesse ad agire, ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 287/1990, contro atti di indirizzo e provvedimenti amministrativi che incidano sul corretto funzionamento del mercato, in quanto portatrice di un interesse pubblico qualificato e differenziato alla tutela della concorrenza, avente rilievo unionale e costituzionale.
-Gli atti di indirizzo amministrativo che delineano una disciplina anticoncorrenziale delle procedure di affidamento sono autonomamente impugnabili dall’AGCM; il loro annullamento spiega effetto caducante sull’intera procedura ad evidenza pubblica e travolge automaticamente anche gli atti applicativi e il provvedimento conclusivo di aggiudicazione.
-Le disposizioni nazionali che prevedono proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE e, pertanto, devono essere disapplicate dall’amministrazione concedente, anche in assenza di una formale declaratoria di illegittimità costituzionale.
-L’intervenuta adozione di atti successivi o l’esaurimento temporale degli effetti della proroga non determina, di per sé, il venir meno dell’interesse dell’AGCM all’annullamento degli atti impugnati, poiché l’azione ex art. 21-bis l. n. 287/1990 è finalizzata al conseguimento del bene della vita costituito dalla corretta applicazione dei principi concorrenziali e all’indirizzo dell’azione amministrativa futura.
-La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non può essere pronunciata quando gli atti sopravvenuti reiterino il medesimo vizio anticoncorrenziale già denunciato, poiché una simile pronuncia si risolverebbe in una forma di “falsa improcedibilità”, idonea a frustrare la tutela giurisdizionale dell’interesse pubblico alla concorrenza.
– Nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime, i criteri di valutazione delle offerte non possono introdurre restrizioni ingiustificate all’accesso al mercato; in particolare, la valorizzazione premiale dell’esperienza maturata esclusivamente nella pregressa gestione di concessioni analoghe, se non adeguatamente proporzionata e necessaria, è idonea a favorire gli operatori uscenti e a discriminare i nuovi entranti.
