Afferma che la deliberazione consiliare di destinazione di un’opera abusiva al pubblico interesse, prevalente rispetto al ripristino dell’assetto urbanistico violato, presuppone che tale evenienza sia attuale e non meramente eventuale.
Non è dunque legittima l’adozione di un atto di mero indirizzo politico che rinvii a provvedimenti successivi la valutazione dei presupposti cui l’art. 31 DPR 380/01 condiziona la non operatività della demolizione.
In particolare, la deliberazione consiliare ex art. 31 DPR 380/01 può ritenersi validamente adottata qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell’ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest’ultimo caso l’assenza di contrasto deve essere accertata dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico.
Nello stesso senso: Consiglio di Stato, sentenza 8409/2025
