Afferma che:
-In tema di sequestro preventivo impeditivo, il terzo che assuma di avere diritto alla restituzione del bene è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l’insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, non essendo tali censure riservate al solo indagato.
-Il giudice del riesame può confermare la misura cautelare reale sulla base di argomentazioni giuridiche diverse da quelle del provvedimento genetico, ma non può modificare il fatto storico posto a fondamento della misura né sostituirlo con autonome ricostruzioni sganciate dall’iniziativa del pubblico ministero.
-Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 1161 cod. nav., è irrilevante la distinzione tra concessione inesistente e concessione divenuta invalida, poiché in entrambe le ipotesi difetta un titolo idoneo a legittimare l’occupazione dell’area demaniale.
-La proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali prevista dall’art. 1, comma 18, d.l. n. 194 del 2009 presuppone l’esistenza di un titolo concessorio valido ed efficace e si applica esclusivamente alle concessioni “nuove”, non potendo estendersi a concessioni protratte oltre la scadenza naturale per effetto di un mero rinnovo automatico privo di atto espresso.
-La prosecuzione del rapporto concessorio mediante pagamento dei canoni, richieste contabili o comportamenti tolleranti dell’amministrazione non è idonea a integrare un nuovo titolo concessorio, in assenza di un provvedimento formale espresso.
-Il reato di occupazione abusiva di area demaniale ha natura permanente, sicché la persistente disponibilità del bene integra il periculum in mora fino all’effettivo rilascio dell’area. In presenza di occupazione abusiva del demanio, non è sproporzionato il sequestro dell’intero compendio aziendale quando la prosecuzione dell’attività risulti incompatibile con l’esigenza di interrompere la permanenza dell’illecito.
