Lo afferma la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 523/2026 che afferma che;
È legittima la clausola della lex specialis che, a pena di esclusione, vieta l’inserimento di elementi dell’offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, anche nelle procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo, non ricadendo tale previsione nel divieto di cui all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce alla stazione appaltante di prevedere, nella lex specialis, regole formali sulla corretta presentazione dell’offerta, la cui violazione comporti l’esclusione, purché si tratti di prescrizioni proporzionate, ragionevoli e funzionali alla tutela della par condicio.
La sanzione dell’esclusione per violazione del divieto di commistione non è sproporzionata quando l’adempimento richiesto agli operatori economici è semplice, privo di costi e facilmente osservabile, trovando fondamento nei principi di autoresponsabilità e parità di trattamento. Il favor partecipationis e il principio del risultato non possono essere invocati per giustificare la violazione di regole procedurali chiare e non onerose, poiché il risultato dell’affidamento deve essere conseguito nel rispetto delle regole di gara, a tutela della fiducia e della par condicio dei concorrenti.
La sopravvenuta perdita di un requisito dell’aggiudicatario non determina improcedibilità dell’appello quando la circostanza sia dedotta tardivamente e riguardi un segmento temporale successivo alla sottoscrizione del contratto; in tali caso, infatti, l’eventuale risoluzione è facoltativa e viene rimessa alla discrezionale valutazione della S.A.
