Afferma che
- Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizi di motivazione non costituisce prosecuzione del precedente grado di merito, ma integra una nuova ed autonoma fase del processo, di natura rescissoria, nella quale il giudice del rinvio, nel rispetto del dictum della Corte di cassazione, può riesaminare liberamente i fatti già acquisiti e valutarne altri, nei limiti delle preclusioni maturate, purché la decisione sia coerente con lo schema argomentativo imposto dalla sentenza rescindente.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e non può eluderli né sostituirli con diverse valutazioni, neppure in presenza di sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali, salvo il caso di inesistenza giuridica della pronuncia rescindente.
- La responsabilità dell’istituto di credito per operazioni di prelievo o pagamento effettuate mediante strumenti elettronici non riconducibili alla volontà del cliente ha natura contrattuale e soggiace al regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c.
- In tema di utilizzo fraudolento di carte di debito o di credito, il cliente è tenuto a provare esclusivamente la fonte del rapporto e l’esistenza delle operazioni non autorizzate, mentre grava sulla banca l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le misure tecniche idonee a garantire la sicurezza del servizio e a prevenire l’illecito utilizzo da parte di terzi.
- La sottrazione o indebita utilizzazione dei codici di accesso agli strumenti di pagamento elettronici mediante tecniche fraudolente rientra nel rischio d’impresa dell’istituto di credito, che è tenuto a fronteggiarlo mediante sistemi di sicurezza adeguati; la banca può andare esente da responsabilità solo ove provi l’esistenza di eventi imprevedibili ed inevitabili, estranei allo sforzo diligente esigibile.
- La colpa grave del cliente, idonea ad escludere la responsabilità della banca per operazioni fraudolente, non può essere presunta, ma deve essere specificamente allegata e provata dall’istituto di credito, con riferimento a condotte concrete di negligente custodia o di ritardata segnalazione dell’uso non autorizzato degli strumenti di pagamento.
- Non può ritenersi gravemente colposa la condotta del correntista che segnali l’uso non autorizzato degli strumenti di pagamento entro un termine ragionevole dalla conoscenza delle operazioni sospette, non essendo esigibile dall’utente un controllo quotidiano e sistematico delle movimentazioni, potendo egli confidare nell’efficienza dei sistemi di sicurezza dell’istituto bancario.
- La mancata dimostrazione, da parte della banca, dell’attivazione di sistemi di allerta tempestiva (quali servizi di sms alert o meccanismi equivalenti) e della conformità dei propri circuiti informatici agli standard tecnici di sicurezza applicabili ratione temporis integra inadempimento contrattuale rilevante ai fini risarcitori.
- In assenza di prova di una condotta colposa del cliente idonea a interrompere il nesso causale ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., l’inadempimento dell’istituto di credito nella predisposizione di adeguati sistemi di sicurezza resta causa esclusiva del danno derivante dalle operazioni fraudolente.
- Il danno risarcibile per operazioni fraudolente mediante strumenti di pagamento elettronici coincide con l’importo delle singole operazioni indebitamente eseguite, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati dalla data di ciascun prelievo sino alla decisione e, successivamente, fino all’effettivo soddisfo.
