Afferma che:
-In materia di illeciti edilizi, la valutazione dell’abuso deve essere condotta in modo unitario, avuto riguardo al risultato finale complessivamente realizzato; ne consegue che opere singolarmente qualificabili come parzialmente difformi dal titolo edilizio, ove concorrano a determinare un mutamento complessivo e stabile dello stato dei luoghi, integrano un abuso edilizio unitario sanzionabile ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;
-La parziale difformità dal titolo edilizio perde autonomia giuridica quando si inserisce in un contesto di trasformazione complessiva dell’area tale da determinare la sostanziale assenza di titolo edilizio; in tal caso, il titolo preesistente deve considerarsi tamquam non esset e l’ordine di demolizione può legittimamente estendersi all’intero complesso delle opere realizzate;
-Un manufatto qualificato come chiosco stagionale o temporaneo assume natura di nuova costruzione soggetta a permesso di costruire qualora, per modalità di realizzazione, durata nel tempo e funzione economica stabile, sia destinato a soddisfare esigenze permanenti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5, del d.P.R. n. 380/2001;
-Le prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica costituiscono parte integrante del titolo e il loro mancato rispetto determina l’illegittimità dell’opera autorizzata; la violazione delle condizioni imposte non può essere neutralizzata invocando la qualificazione delle singole opere come interventi minori, ove esse siano funzionalmente inserite nel progetto assentito;
-L’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è geneticamente e funzionalmente collegato all’ordinanza di demolizione, dalla quale costituisce effetto legale automatico in caso di inottemperanza; la caducazione dell’ordinanza di demolizione comporta automaticamente la caducazione dell’atto acquisitivo, anche in mancanza di una sua autonoma impugnazione.
