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Cons. Stato, IV, sent. 2640/2021 silenzio assenso ex art. 17 bis l. 241/1990 e autorizzazione paesaggistica

Afferma che

-il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni di cui all’articolo 17-bis della legge n. 241/1990 vale esclusivamente nei rapporti fra l’amministrazione “procedente” e quelle chiamate a rendere “assensi, concerti o nulla osta”, e non anche nel rapporto “interno” fra le amministrazioni chiamate a co-gestire l’istruttoria e la decisione in ordine al rilascio di tali assensi (Regione e Soprintendenza). In ciò contraddice l’avviso più volte espresso dal Ministero (cfr. sul punto parere del settembre 2018 pubblicato di seguito);

-analoghe considerazioni valgono per l’articolo 14-ter, comma 7, della medesima legge n. 241/1990, il quale, allorquando  considera acquisito senza condizioni l’assenso delle amministrazioni (ivi comprese quelle preposte alla tutela di interessi “sensibili” quale quello paesaggistico), si riferisce sempre agli “assensi” da rendere direttamente all’amministrazione procedente, laddove nel caso deciso la Soprintendenza era chiamata a esprimersi sulla proposta della Regione;

-il parere del Ministero ex art. 146 d. lgs 42/04, ove reso entro 45 giorni, è vincolante, ove reso tardivamente può essere motivatamente disatteso dall’Amministrazione procedente;

-in nessun caso può formarsi il silenzio assenso sulla proposta del privato in mancanza di parere favorevole della Regione  (o dell’Ente da questa delegato) e, a maggior ragione, ove l’avviso dell’Ente locale sia negativo. Sotto questo profilo l’opinione del Consiglio di Stato coincide con quella dell’ufficio legislativo del Ministero che, nel parere citato, precisa che “l’operatività dell’istituto del silenzio assenso, di cui all’art. 17 bis l. 241/90, all’interno del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice di settore, è limitata alla sola ipotesi do proposta positiva da parte dell’amministrazione procedente.”

qui il testo integrale della sentenza

qui il parere del Ministero

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